3. I medici e le istituzioni comunali
Prima di essere regolati dagli statuti, i rapporti fra il Comune e i medici si basavano su patti, come quello del 5 ottobre 1214, qui esposto nel Registro Grosso (1), stipulato fra il medico Ugo Borgognoni da Lucca, padre di Teodorico, e il governo bolognese, che si impegna a retribuire il medico per le cure a favore degli abitanti della città e del contado nonché dell’esercito cittadino.
L’attività dei medici si concretizzava sul piano istituzionale in due momenti: quello della cura degli abitanti e del soccorso ai soldati durante le campagne militari del Comune e quello della consulenza ai giudici nel corso dei processi penali.
L’intervento dei medici nel contesto giudiziario è molto documentato e di grande interesse: coniuga infatti due discipline di tradizione in forte crescita in quest’epoca, quella scientifica e quella giuridica, portando al primato di Bologna nel campo della medicina legale.
Gli statuti comunali del secolo XIII-XIV disciplinano la materia relativa ai medici modulandola nelle varie redazioni in rapporto all’evolversi del contesto sociale e politico in cui la città vive e allo sviluppo dell’arte medica.
Nei primi statuti si dettano le regole per il medicus plagarum (2), il medico delle ferite, che segue le spedizioni militari e si prende cura degli infermi in città e dei condannati che nelle carceri hanno subito l’amputazione degli arti (4, 6). Più tardi il legislatore fisserà una rigorosa regolamentazione della materia relativa all’intervento dei medici in rapporto all’attività giudiziaria, anche attraverso le riformagioni, decisioni consiliari di adeguamento e aggiornamento delle disposizioni statutarie già in vigore (8).
Sempre tramite le riformagioni, i consigli comunali, nella loro funzione esecutiva, emettevano i decreti di pagamento dei medici condotti per entrambe le attività svolte e gli uffici finanziari del Comune provvedevano quindi alla liquidazione del compenso (4, 6).
La documentazione giudiziaria comunale testimonia, nei particolari più minuti, l’attività di consulenza dei medici legali inviati dai giudici a verificare le condizioni fisiche di quanti erano stati coinvolti in atti di violenza “con effusione di sangue”.
I medici impegnati in ogni consulenza erano due, estratti a sorte, e dovevano giurare di avere i requisiti di età, cittadinanza, solidità economica e, a garanzia del governo popolare, fedeltà alla parte guelfa (8). Essi relazionavano poi al notaio del giudice quanto accertato e quest’ultimo provvedeva a trascrivere nei registri giudiziari la perizia, che assumeva quindi valore probatorio, essenziale nello svolgimento del processo. Per l’accertamento della verità dei fatti e contro ogni possibilità di frode, nuove norme imposero un’attenta disciplina riguardo alla tipologia delle ferite, esigendone la distinzione tra vulnera mortalia et non mortalia (25), e solo la dichiarazione dei medici, sotto ulteriore giuramento, poteva stabilire il nomen criminis ed avallare eventualmente il reato di omicidio. L’esame obiettivo del soggetto era richiesto anche in caso di decesso sospetto, per escludere l’avvelenamento e attribuire la morte a cause naturali o, piuttosto, per dare l’avvio al processo (18).
Nel contesto delle fonti giudiziarie, un’infinità di testimonianze dell’attività dei medici legali e dei loro referti ci viene dalle carte di corredo, cedole sciolte di supporto alle registrazioni nei libri processuali (16-29).
Se nei casi di diritto dubbi o poco disciplinati il giudice, per giungere ad emettere la sentenza, ricorreva al consilium sapientis, il parere dell’esperto giurista, anche nel processo per un fatto di sangue, relativamente al profilo medico, il giudice doveva avvalersi della relazione di esperti. Questo obbligo era teorizzato dagli stessi professori di diritto dello Studio bolognese e recepito negli statuti cittadini.
La crescita della scienza giuridica funge da stimolo dunque all’evoluzione di quella medica non solo istituzionalizzando il ricorso alle consulenze dei medici pratici nell’attività dei tribunali, ma anche sviluppando, ne è prova la ricchezza e la puntualità terminologica dei referti, la loro consapevolezza professionale. C’è chi sottopone il corpo alla dissezione (anothomiçavit), rinvenendo nelle viscera i segni dell’avvelenamento per tosicum seu venenum (18); chi esamina attentamente i feriti riscontrando vulnera tumida et suspecta (20), anche per la copiosa effusione di sangue; chi pur di fronte a numerosi signa et accidentia, non dà un immediato responso sul caso perché non lo ritiene di propria competenza e richiede l’esame dei medici fisice, cioè dei medici che si occupano di phisicalis scientia; chi critica l’operato di un collega al quale rimprovera di non aver seguito i dettami di Galeno (29).
Il caso di un referto stilato, ad inizio del Trecento, da Bartolomeo da Varignana con magister Bertholacius Saracenus è esemplare (16). Bartolomeo, laureato in medicina e filosofia, allievo di Taddeo Alderotti e non meno celebre del suo maestro, non teme di mostrare le incertezze sue e del suo collega, entrambi docenti dello Studio, per accertare la gravidanza di una donna incarcerata e in attesa di condanna. I due accademici si affidano dunque alla consulenza di sapientes obstetrices, come suggeriscono i teorici della scienza medica (sic philosophi medicine precipiunt), e alla loro relazione rationabiliter si allineano, dimostrando l’onestà professionale e intellettuale dei medici bolognesi, a cui si riconosce ormai pubblicamente una dimensione scientifica.
Documenti
1. Comune-Governo, 30, Registro grosso, I, cc. 209v-210r, 1214 ottobre 5
Il comune sottoscrive un accordo con magister Ugo de Lucca (Ugo Borgognoni) per la sua “condotta”, cioè per l’incarico di medico che ha l’obbligo di curare gli abitanti della città e del contado e le truppe dell’esercito. Il patto vincola lui e i suoi eredi al divieto di alienare le proprietà acquistate con gli emolumenti percepiti, prevedendo anche l’ipotesi della restituzione del feudum, cioè del compenso previsto di 600 lire.
2. Comune-Governo, 35, Statuti comunali del 1250, c. 35r
La rubrica 36 del libro VII degli statuti stabilisce i compiti del medicus plagarum (medico delle ferite) al servizio del Comune. Vincolato dal giuramento, deve accertare lo stato dei feriti e relazionare la verità dei fatti al podestà; al seguito delle spedizioni militari non ha l’obbligo delle armi, ma deve portare con sé gli strumenti medici e tutto ciò che usa in città per curare gli infermi. Vi si menzionano i medici Deutesalvus e Ugo de Lucha.
3. Comune-Governo, 35, Statuti comunali del 1250, c. 52v
La rubrica 78 del libro VIII degli statuti rinnova tacitamente il patto stretto tra Ugo Borgognoni e il comune di Bologna e ribadisce, a garanzia di quest’ultimo, il divieto per il medico e i discendenti di alienare i beni acquistati con gli emolumenti percepiti, eccetto nel caso di una iuxta causa approvata dai consigli cittadini.
4. Comune, Uffici finanziari, Tesoreria e contrallatore, 1, cc.7v e 14r, 1254 marzo 26
Il Comune paga magister Tomaxius medicus per la medicazione di coloro cui fu amputata una mano o cavato un occhio: Item illi qui amputavit manum et crevavit oculum solucionem secundum modum consuetum... item magistro qui medicavit illos quibus fuerunt amputate manus.
5. Comune-Governo, 39, Statuti comunali del 1265, 104r
Per accertare la verità nei casi di sangue ed evitare le frodi, la rubrica 6 dello statuto impone di inviare al più presto due medici periti sul luogo per visionare la vittima e riferire al giudice delle ferite riscontrate: quante mortali, quante no, se e quante inferte post mortem. Si stabilisce infatti che non può essere accusato della morte di qualcuno un numero di persone superiore a quello delle ferite letali rinvenute sul corpo dell’ucciso; nel caso di una sola ferita uno solo sarà ritenuto colpevole. Le spese dei medici sono a carico del Comune o piuttosto dei colpevoli, se individuati e condannati.
6. Comune, Uffici finanziari, Tesoreria e contrallatore, 3, c. 34v, 1288
Il Comuna paga magister Jacobus medicus per la medicazione della gamba di un tal Faraone, cui, in seguito a una condanna, era stato amputato un piede.
7. Comune-Governo, 130, Riformagioni, cc. 338v-339v, 1290 marzo 30
Il Consiglio del Popolo delibera che il feudum di 600 lire, concesso a Ugo medicus de Lucha in base all’accordo del 1214, sia restituito da Francesco, figlio di Ugo e medico anch’egli, non rispettoso dei patti stabiliti con il Comune, nella misura di un terzo (gli eredi di Ugo sono tre) liberandolo quindi da ogni obbligo istituzionale derivatogli dal padre. Il residuo di 400 lire il governo potrà rivendicarlo sui beni passati in eredità allo stesso Francesco o agli altri eredi, oppure esigerli dagli attuali possessori ove fossero stati loro alienati contrariamente agli antichi patti.
8. Comune-Governo, 134, Riformagioni, cc. 197v-198r, 1292 febbraio 15
Il collegio cittadino dei medici e chirurghi presenta una petitio al Consiglio del Popolo, perché il podestà provveda all’elezione degli incaricati alle verifiche, tramite l’estrazione a sorte (imbursellatio), tra i soli nomi di quei medici che rispondano ai requisiti di età (30 anni), estimo (100 lire) e residenza in città (20 anni). L’imperizia dei medici legali, infatti, spesso impreparati e forestieri, non garantisce la verità dei fatti. Il consiglio accetta la richiesta con la quale si riforma la normativa statutaria vigente del 1288.
9. Curia del Podestà, Giudici ad maleficia, Libri Inquisitionum et testium, 4, reg. 61, cc. 21r-24v, 1304 febbraio.
In seguito all’accusa di falsificazione di monete si apre il processo a carico di tre uomini abitanti in città e della moglie di uno di questi, Gilia, accusata di aver spacciato il denaro falso pro pane, vino et aliis merciis. Tutti gli accusati sono incarcerati in attesa della loro difesa. Dalle dichiarazioni dei testi emerge il presunto stato di gravidanza di Gilia: il tribunale invia per una perizia i medici Bartolomeo da Varignana e Bertolacius Saracenus (si veda l’allegato qui al numero 16). Esaminata la donna e riscontrati diversi sintomi peculiari (signa et accidentia), essi fanno visitare Gilia da due sapientes obstetrices, così come suggeriscono i teorici della scienza medica (sic philosophi medicine precipiunt). Sulla base dell’esame obiettivo effettuato e della relazione delle ostetriche, i medici rationabiliter sostengono lo stato di gravidanza dell’accusata, che viene trasferita dal carcere al Monastero delle Vergini di Bologna.
10. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Libri Inquisitionum et testium, 62, reg. 5, cc. 40r-40v, 1304 settembre-ottobre
Nell’indagine per sospetto omicidio, Henrigetus detto Garella e Dominicus Cavalchantis, custodi di Castel Capreno, sono accusati di aver ucciso durante il servizio il notaio Rustiganus, capitano del castello, offrendogli cibo contenente tosicum seu venenum. Per l’esame del cadavere sono eletti i medici magister Lançalotus e magister Iohannes de Sancto Georgio (si veda l’allegato qui al numero 17).
11. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Libri Inquisitionum et testium, 62, reg. 5, c. 40v, 1304 ottobre 21
Magister Iacobus domini Rolandini e magister Iacobus de Mantegellis, cui viene affidato dal giudice l’ulteriore esame del cadavere, asseriscono di aver curato per otto giorni il suddetto Rustiganus per una febbre continua, che ne ha causato la morte, e dichiarano di non aver riscontrato nel paziente signa di avvelenamento. L’inquisitio si interrompe e il processo non si celebra perché il fatto non sussiste, avvalorando la diagnosi di morte naturale fatta dai medici ‘accademici’.
12. Comune-Governo, 180, Riformagioni c. 160v, 1315 settembre 29
Il Consiglio del Popolo delibera il pagamento di 106 lire, 6 soldi e 4 denari, da parte della Camera del Comune a Liuzzo de’ Liuzzi, o in sua vece al nipote Mondino, per i 21 giorni prestati al servizio del principe (Roberto d’Angiò?).
13. Comune-Governo, 184, Riformagioni, cc. 397v-398r, 1317 giugno 17
Il magister Jacobus qd. magistri Rodulfi chiede al Consiglio del Popolo di essere sostituito, perché malato, nell’incarico di seguire ed assistere gli eserciti cittadini per curarne i feriti. La richiesta viene accettata dal Consiglio.
14. Comune-Governo, 224, Riformagioni, serie cartacea, vol. 45, c. 166v, 1332 febbraio 2
Il Consiglio del Popolo delibera il pagamento di dieci lire a magister Guillelmus de Varignana e a due suoi scolari, scelti in base all’esperienza, per accertare se Guronus de Sala, rettore di Ravenna, e i suoi collaboratori siano stati vittime di avvelenamento.
15. Comune-Governo, 224, Riformagioni, serie cartacea, vol. 44, c. 2v, 1330 gennaio 3
Il Consiglio del Popolo delibera il pagamento a magister Bartholomeus medicus di Asti eletto dagli anziani, su mandato del legato Bertrando del Poggetto, per l’incarico della durata di quindici giorni a Castelfranco e nel contado bolognese verso Modena, pro medicando omnes et singulos qui contingeret vulnerati.
16. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b.1 bis, cedola sciolta [1304]
Referto dei medici Bartolomeo da Varignana e Bertholacius Saracenus, inviati dal giudice a visitare Gilia, allegato al processo (vedi precedente numero 9).
17. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b. 1 bis, cedola sciolta s.d. [1304]
Magister Iohannes de Sancto Georgio e magister Lançalottus, medici chirurghi, inviati dal comune ad esaminare il cadavere di Rusticano, dichiarano sotto giuramento di non essere in grado di dare un responso sul caso, che non è di loro competenza, ma richiede l’esame dei medici fisice, cioè di medici universitari, esperti in Anatomia (vedi precente numero 10).
18. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b. 1 bis, cedola sciolta, [1333] giugno 28 Magister Gerinus de Bononia medicus comunis con il collega magister Laurenctius de Sancto Iorio sottopose a dissezione (anothomiçavit) Muçolinus olim Iacobi de Baçaleriis; nello stomaco e nelle altre viscera della vittima furono rinvenuti i segni dell’avvelenamento per arsenico. Referto medico autografo con sigillo.
19. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b. 1 bis, cedola sciolta, s.d. [1358/1359]
I medici magister Franciscus de Gallo e magister Philipus de Guetiis, inviati dal giudice a verificare le cause della morte di Magdalucia q. Betacii de Albirolis, dichiarano che la donna non è morta per causa violenta ma, secondo la loro opinione, è deceduta per un morbo chiamato morbus caducus.
20. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b. 1 bis, cedola sciolta, s.d. [1358-1359]
Magister Franciscus q. Iohannis de Gallo e magister Bartolomeus de Prioribus, inviati dal giudice ad accertare lo stato di Muçinus de Mediolano, donzello del podestà, dichiarano che il vulnus nel lato sinistro del capo è tumidum et suspectum, cioè forse mortale, mentre la ferita sulla mano non desta preoccupazioni. I medici relazionano di aver visto anche un altro ferito, Henricus q. Berti de Carbonensibus, che non è in pericolo vita in quanto non presenta vulnera nec tumida nec suspecta.
21. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b. 1 bis, cedola sciolta, s.d. [seconda metà XIV sec.]
Magister Federicus de Çambechariis medicus in cirugia dichiara di aver curato per una ferita alla coscia sinistra Bertolomeus de burgo Panichalis, che non corre pericolo di vita, e che la ferita è ormai cicatrizzata. Referto autografo con sigillo del medico.
22. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b. 1 bis, cedola sciolta, 1392 settembre [9]
Magister Dominicus q. Lençi e magister Petrus q. Iohannis anbo çiruiçi, inviati dal giudice ad accertare lo stato di Petrus Pellacanus, dichiarano che l’uomo presenta una grave ferita con profonda penetrazione ed effusione di sangue e che appare tumidus e in pericolo di vita anche a causa della febbre. Referto autografo.
23. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b. 1 bis, cedola sciolta, s.a. febbraio 15
Magister Petrus medicus riferisce di aver medicato Antonius de Camarino, soldato al seguito di Oppicius de Florencia, stipendiarius al servizio del Comune di Bologna, per una ferita nella parte anteriore del capo che presentava una copiosa effusione di sangue.
24. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b. 1 bis, cedola sciolta, s.d.
Magister Bonrecuperus Iachobi medicus denuncia le ferite subite in città da Iachopellus Iohannis da Filina, soldato stipendiarius pedester, nel braccio destro e nel dito anulare della mano destra, da parte di Costantellus nelle cui truppe prestava servizio.
25. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b. 1 bis, cedola sciolta, s.d.
Lungo elenco di vulnera mortalia et non, stilato dai medici magister Iohannes de Carpacis e magister Primiranus de Crispianis, su mandato del giudice, riscontrate nei corpi di Pianus e Ginelus Gibertini, morti in seguito alle percosse e ferite subite.
26. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b. 1 bis, cedola sciolta, s.d.
I medici magister Martinus de Lerro phisice doctor e magister Iohannes de Bagno, certificano che la morte di tal Barthollomeus è stata causata dalle ferite subite nel petto.
27. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, b. 1 bis, cedola sciolta, s.d. [seconda metà XIV sec.]
Magister Martinus de Lerro e magister Bartolomeus de Reno phisice doctores riferiscono al giudice di aver visionato le molteplici ferite riportate da Thomas Ugollini de Sancta, delle quali quella inferta tra l’ascella e la mammella destra si presenta tumida e al momento sospetta di poter essere mortale.
28. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Miscellanea Bellica, cedola sciolta, s.d. [seconda metà XIII sec.]
La carta giudiziaria presenta una lista di iurati doctores de medicina e un’altra di scolares degli stessi dottori medici. Tra i primi si rileva la presenza di Taddeus [Alderotti] e di Guido de Pisis, famoso medico toscano addottoratosi presso lo Studio di Bologna. Magister Branchaleo medicus compare tra i testimoni della richiesta presentata da un gruppo di monaci al celebre canonista Marsilius de Mantechellis.
29. Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Miscellanea Bellica, cedola sciolta, s.d. [XIV sec.]
Magister Iacobus [Rol]andini e un suo non identificabile collega, a proposito della ferita subita da Antonius Bernardini nell’indice della mano sinistra, hanno un consulto con il medico che aveva curato malamente quel vulnus; il dito risultava debilitato perché il nervo era stato inciso e non si sarebbe più saldato. A sostegno citano i commenti di Galeno agli Aforismi di Ippocrate: “Quando incisum fuerit os aut cartilago aut nervus et cetera, amplius non crescit neque conglutinatur”. Anziani consoli, Insignia, vol. XIII, c. 105a, 1734 I bimestre. Sebbene ampiamente al di fuori dell’ambito cronologico della mostra, questa miniatura, firmata da Bernardino Sconzani, sembra coronare idealmente il percorso espositivo, rappresentando con efficacia la rilevanza, culturale e mondana insieme, della dissezione pubblica che si svolgeva nel teatro anatomico dell’Archiginnasio, in genere nel periodo del carnevale. Nell’immagine, la giovane scienziata e filosofa Laura Bassi, laureatasi solo due anni prima e già incaricata dell’insegnamento di Filosofia Generale, commenta la dissezione, rispondendo alle argomentazioni dell’anatomico Lorenzo Antonio Bonazoli. Un pubblico numeroso, fra cui alcune signore, assite interessato alla lezione.
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