"Fra gli atti di giurisdizione volontaria vanno considerati anche quelli relativi alle adozioni e alle legittimazioni. L'adozione è l'istituto giuridico in virtù del quale due persone (adottante e adottato) creano fra loro un rapporto come fra genitore e figlio. La legittimazione invece attribuisce al figlio nato fuori dal matrimonio (figlio naturale) la qualità di figlio legittimo. L'adozione viene dichiarata con decreto della Corte d'appello del distretto di residenza dell'adottante; il decreto è costitutivo degli effetti giuridici derivanti dall'adozione e viene comunicato all'ufficiale di stato civile perché provveda all'annotazione sugli atti dello stato civile. Per quanto riguarda la legittimazione, il legittimante deve presentarne domanda, corredata dalla documentazione necessaria, alla Corte d'appello del proprio distretto di residenza. La Corte d'appello si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta e trasmette la propria deliberazione al Ministero di grazia e giustizia, che, a sua volta, ne fa relazione al Capo dello Stato, il quale emana apposito decreto. Il decreto viene quindi inviato alla Corte d'appello competente, che lo comunica all'ufficiale di stato civile, per l'annotazione sull'atto di nascita del figlio legittimato" (dall'Inventario).