"Alla Corte d'appello sono affidate anche funzioni relative ad un particolare tipo di giurisdizione, non contenziosa, che va sotto il nome di giurisdizione volontaria. Questa espressione viene tradizionalmente impiegata per definire il contenuto di un particolare procedimento civile, che non si svol
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"Alla Corte d'appello sono affidate anche funzioni relative ad un particolare tipo di giurisdizione, non contenziosa, che va sotto il nome di giurisdizione volontaria. Questa espressione viene tradizionalmente impiegata per definire il contenuto di un particolare procedimento civile, che non si svolge col rito del giudizio e in cui non c'è contrapposizione di parti. Si tratta quindi, in sostanza, di atti non strettamente giurisdizionali, che rispondono piuttosto alle esigenze di determinate situazioni giuridiche private, delle quali si voglia sanzionare la regolarità. In effetti la giurisdizione volontaria si esercita sempre in relazione ad interessi individuali - o comunque privati - e molteplici sono gli atti che sostanziano questo tipo di procedimenti. Per gli atti di giurisdizione volontaria la procedura prescritta è quella del ricorso, che va presentato dall'interessato, con i documenti necessari, alla cancelleria della Corte d'appello. I provvedimenti relativi alla giurisdizione volontaria hanno la forma del decreto e possono in ogni momento essere modificati o revocati dallo stesso giudice che li ha emanati, su richiesta del privato nel cui interesse il decreto era stato emesso" (dall'Inventario).