"La Corte d'appello, prevista dall'ordinamento giudiziario del 1865 (R.D. 6.12.1865, n. 2626), funzionava in realtà già dal 1861, in virtù dell'estensione dell'ordinamento piemontese. Rispetto al territorio, la giurisdizione della Corte d'appello si esplica su una circoscrizione, denominata distr
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"La Corte d'appello, prevista dall'ordinamento giudiziario del 1865 (R.D. 6.12.1865, n. 2626), funzionava in realtà già dal 1861, in virtù dell'estensione dell'ordinamento piemontese. Rispetto al territorio, la giurisdizione della Corte d'appello si esplica su una circoscrizione, denominata distretto, che corrisponde approssimativamente alla regione, nel cui capoluogo la Corte d'appello ha sede. La Corte d'appello è un organo giudiziario complesso, la cui struttura fondamentale è costituita da tre uffici: il magistrato, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario. Tramite questi tre uffici, ogni Corte d'appello, nell'ambito del proprio distretto, esercita attribuzioni di carattere giurisdizionale e attribuzioni di carattere amministrativo. Per quanto riguarda il magistrato, va tenuto distinto il magistrato giudicante (giudice) dal magistrato requirente (pubblico ministero): il primo ha funzione prevalente, ma non unica, di decidere le controversie di sua competenza; il secondo ha invece il compito fondamentale di tutelare l'interesse pubblico. Presso le corti d'appello, le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dai procuratori generali, personalmente o per mezzo dei magistrati addetti al loro ufficio. Il cancelliere (figura che la normativa definisce come funzionario giudiziario) ha soprattutto il compito fondamentale di documentare l'attività del giudice, ma è anche ausiliario del giudice stesso, depositario di atti delle parti in causa e tramite indispensabile tra le parti ed il magistrato. L'ufficiale giudiziario, infine, è incaricato di compiere gli atti preparatori ed accessori dei processi ed è dotato di significativi poteri di coercizione.
La Corte d'appello comprende una sezione civile ed una sezione penale (che possiamo definire ordinarie) e sezioni specializzate, il cui numero e le cui funzioni hanno subito nel tempo non poche modifiche.
Le attribuzioni di carattere amministrativo proprie della Corte d'appello attengono invece alla gestione dei servizi e del personale e comprendono svariate attività; tali attribuzioni sono svolte dai magistrati con la collaborazione degli uffici di cancelleria. Più precisamente, questi ultimi sono distinti in:
- cancelleria propriamente detta, istituita presso il magistrato giudicante;
- segreteria, ufficio analogo alla cancelleria, istituito presso il magistrato requirente.
Il cancelliere adempie, per gli affari amministrativi, le funzioni di segretario del capo dell'ufficio giudiziario; il segretario coadiuva il capo dell'ufficio del pubblico ministero negli affari di sua competenza. Attività tipicamente amministrativa compiono i funzionari preposti agli uffici di cancelleria e di segreteria, quando, ad esempio, provvedono alla stesura di relazioni, di ordini di servizio, di rapporti informativi e disciplinari e alla distribuzione ed utilizzazione del personale secondo le esigenze dei servizi" (dalle Premesse agli Inventari degli atti civili e degli atti penali).