La figura dell'ispettore del lavoro fu introdotta nella legislazione italiana nel 1906, dopo alcuni limitati e disorganici tentativi messi in atto fin dalla seconda metà dell'Ottocento (L. 4828/1979 e L. 184/1893). La legge 19 luglio 1906, n. 380 istituì il Corpo degli ispettori del lavoro, poi organizzato anche a livello periferico con un ufficio per ogni provincia afferente al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio (legge 22 dicembre 1912, n. 1361). In seguito, le competenze in materia di lavoro, previdenza sociale e industria furono variamente ripartite e assegnate a uffici diversi in capo a diversi ministeri, poi confluiti nel Ministero dell'economia nazionale (r.d. 5 luglio 1923, n. 1439) e, infine, nel Ministero delle corporazioni (r.d. 2 luglio 1926, n. 1131).
Con il r.d. 14 novembre 1929, n. 2183 fu istituito l'Ispettorato corporativo del lavoro: contestualmente alla soppressione di due organi precedenti (Ispettorato del lavoro e Ispettorato tecnico dell'industria), il decreto attribuì al nuovo ufficio le competenze di entrambi, oltre a funzioni di tutela e vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero delle corporazioni (art. 2).
Il r.d. legge 28 dicembre 1931, n. 1684 disciplinò le competenze e l'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, al quale spettava in particolare il compito di raccogliere informazioni sulle attività produttive, di vigilare sull'applicazione dei contratti collettivi e sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie. L'Ispettorato era costituito da un nucleo di ispettori corporativi centrali, da un Ispettorato medico con sede a Roma e da diversi uffici regionali periferici dislocati sul territorio nazionale e denominati Circoli. Il Circolo di Bologna, che aveva sede in via Cesare Battisti n. 25, esercitava le proprie funzioni sulle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.
In seguito, l'ufficio conobbe vari mutamenti di denominazioni, in conseguenza di molteplici ridefinizioni e riorganizzazioni del ministero di riferimento. Con il r.d. 9 agosto 1943, n. 718 il Ministero delle corporazioni assunse la denominazione di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e gli Ispettorati corporativi assunsero quella di Ispettorati dell'Industria e del lavoro. Parallelamente, in seguito all'armistizio dell'8 settembre 1943 e alla fondazione della Repubblica sociale italiana nell'Italia settentrionale, gli ispettorati aventi giurisdizione sui territori controllati dal nuovo governo Mussolini ripresero la denominazione di Ispettorati corporativi e furono posti alle dipendenze del ricostituito Ministero dell'economia corporativa; dal gennaio 1944 acquisirono anche le competenze delle Delegazioni interprovinciali per le fabbricazioni di guerra (DeleFaG), organi periferici del soppresso Ministero della produzione bellica.
Subito dopo la caduta della RSI e la fine del Secondo conflitto mondiale, nel giugno 1945 il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro venne soppresso e le sue competenze furono ripartite tra due nuovi dicasteri, ovvero il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (d. lgt. 21 giugno 1945, n. 377): l'Ispettorato fu posto alle dipendenze del secondo, assunse il nome di Ispettorato del lavoro e perse le funzioni di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, mantenendo solo quelle in materia di lavoro (tutela del lavoro, organizzazione sindacale, contratti, formazione professionale, collocamento), di prevenzione, di previdenza e di assistenza sociali (d. lgt. 10 agosto 1945, n. 474).
In seguito, venne operato un riordinamento degli uffici periferici del Ministero del lavoro, in base al quale l'Ispettorato fu organizzato in 19 circoli regionali e 31 uffici interprovinciali o provinciali, oltre che nel già previsto ispettorato medico, con sede a Roma (d. lgs. 15 aprile 1948, n. 381). Successivamente, il d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520 stabilì che l'Ispettorato del lavoro fosse costituito da ispettorati regionali con sede in ogni capoluogo di regione, da ispettorati provinciali con sede in ogni capoluogo di provincia che non fosse anche capoluogo di regione e dall'ispettorato medico con sede a Roma. Il d.p.r ribadiva anche le funzioni dell'Ispettorato del lavoro, al quale veniva riconosciuto il compito di vigilare sull'esecuzione della normativa sul lavoro in tutti i contesti in cui fosse prestato un lavoro stipendiato o salariato, di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei lavoratori, nonché di raccogliere informazioni sulle condizioni e lo svolgimento delle attività produttive.
L'ultimo passaggio legislativo si ebbe con il regolamento sancito dal d.m. 7 novembre 1996, n. 687, a partire dal quale gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale furono denominati Direzioni regionali e provinciali del lavoro.