"Presso ogni Corte d'appello, già col primo ordinamento giudiziario del Regno d'Italia (R.D. 6.12.1865 n. 2626; ma, in virtù dell'estensione dell'ordinamento piemontese, gli organi giudiziari da questo previsti funzionavano in realtà già dal 1861), fu istituito un ufficio del pubblico ministero,
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"Presso ogni Corte d'appello, già col primo ordinamento giudiziario del Regno d'Italia (R.D. 6.12.1865 n. 2626; ma, in virtù dell'estensione dell'ordinamento piemontese, gli organi giudiziari da questo previsti funzionavano in realtà già dal 1861), fu istituito un ufficio del pubblico ministero, con la denominazione di Procura generale. Ogni Procura generale è composta dal procuratore generale, che la dirige, da un avvocato generale e da sostituti procuratori generali. Presso la Procura funziona inoltre una segreteria, che svolge funzioni analoghe a quelle delle cancellerie civili e penali, funzioni quindi attinenti alla gestione dei servizi e del personale e comprendenti svariate attività: compito fondamentale della segreteria è quello di coadiuvare il procuratore generale in tutti gli affari di sua competenza. Nell'ambito di ciascun ufficio del pubblico ministero sussiste una subordinazione gerarchica dei magistrati componenti l'ufficio stesso nei confronti del capo di esso; sussiste inoltre un rapporto di subordinazione gerarchica tra le procure istituite presso i vari organi giudiziari di un distretto di Corte d'appello e la Procura generale presso quest'ultima. Va poi ricordato che le corti d'assise, per la loro peculiare configurazione, non hanno un proprio ufficio del pubblico ministero e si avvalgono della Procura generale presso la Corte d'appello, della quale d'altra parte l'Assise è una sezione specializzata. I Magistrati addetti alla Procura esercitano attribuzioni di carattere giurisdizionale - sia in materia penale che civile - e attribuzioni di carattere amministrativo. Per quanto riguarda le prime, i magistrati addetti alle procure costituiscono la magistratura requirente e ad essi è affidata la tutela dell'interesse pubblico. La figura del pubblico ministero è infatti nata storicamente come organo dello Stato avente il compito di promuovere l'azione penale, sostenere l'accusa nei dibattimenti penali, curare la esecuzione dei giudicati. Ancora oggi, del resto, la principale funzione del pubblico ministero, affidatagli dalla stessa Costituzione (art. 112) concerne l'esercizio dell'azione penale, dall'inizio fino alla esecuzione della sentenza. In relazione a ciò, al pubblico ministero è attribuita anche la direzione della polizia giudiziaria. In materia civile, il pubblico ministero ha potere di azione in determinati casi, tassativamente stabiliti dalla legge: tra i più importanti, i fallimenti o i giudizi riguardanti lo stato e la capacità delle persone (interdizioni e inabilitazioni); egli può comunque intervenire in ogni causa in cui si ravvisi un interesse pubblico. Nell'ambito amministrativo, il pubblico ministero svolge molteplici attribuzioni, fra le quali, ad esempio: la vigilanza sugli istituti di prevenzione e pena; la vigilanza sui notai e sui consigli e gli archivi notarili; una serie di compiti molto rilevanti in materia di stato civile; l'esercizio dell'azione disciplinare nei riguardi dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari, degli avvocati e procuratori, ecc." (dalla Premessa all'Inventario).