Repertori degli ufficiali giudiziari
Si trova in:
Livello
Sottoserie
Consistenza
3 buste
Storia istituzionale
"Gli ufficiali giudiziari (fino al 1902 denominati uscieri giudiziari) hanno l'incarico di compiere gli atti ordinati dal giudice, quelli richiesti dal cancelliere e quelli della cui esecuzione, ove previsto dalla normativa, siano richiesti direttamente dalle parti. Non essendo dipendenti dello Stat [...]
Descrizione del contenuto
"Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a registrare nel repertorio gli atti da loro compiuti e i diritti per quegli atti percepiti" (dall'Inventario).