Il codice di procedura penale sardo del 1859, la legge sull'ordinamento giudiziario - sempre del 1859 - e successivamente il nuovo ordinamento giudiziario per il regno d'Italia del 1865 individuavano nella Corte d'assise un organo giurisdizionale formalmente costituito e dotato di proprie specifiche ed esclusive competenze, con una sua circoscrizione territoriale (circolo d'Assise) ma privo dell'autonomia amministrativa attribuita invece agli altri uffici giudiziari. Le Corti d'assise erano in realtà magistrature non permanenti e non istituite inderogabilmente in una determinata sede. L'Assise doveva infatti essere convocata ogni trimestre, nell'ambito territoriale del distretto di Corte d'appello, in una o più sedi, secondo le necessità. Il tempo complessivo durante il quale essa era riunita nel corso del trimestre si chiamava sessione ed ogni sessione era suddivisa in quindicine. La Corte d'assise inoltre, non avendo autonomia amministrativa, non disponeva di uffici e di archivi propri e in questo senso dipendeva dagli uffici della Corte d'appello o del Tribunale, presso la cui sede era stata convocata; a questi uffici pertanto erano affidati i servizi amministrativi e di cancelleria relativi all'attività dell'Assise. La specificità dei giudizi d'Assise era determinata dal tipo di competenze e dalla composizione del collegio giudicante, costituito da giudici togati e da giudici popolari. La sentenza emessa a conclusione del processo d'Assise era inappellabile nel merito e impugnabile, per sole questioni di legittimità, davanti alla Corte di Cassazione, la quale, se riteneva di accogliere il ricorso, ordinava un nuovo processo presso un'altra Corte d'assise. Riguardo alla competenza, all'Assise era attribuita in modo esclusivo la cognizione dei reati commessi a mezzo della stampa, di quelli contro la sicurezza dello Stato e contro la persona del re e in genere dei reati politici, infine di 'tutti i crimini che le sentenze di accusa avranno loro rinviato'. La competenza era quindi definita inizialmente con riguardo alla natura e qualità dei reati, mentre il nuovo codice penale del 1889 introdusse anche il criterio della pena, in base al quale, oltre i reati politici già previsti dalle norme precedenti, divennero di competenza dell'Assise anche il reato di bancarotta fraudolenta ed in genere i delitti più gravi (punibili con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore a 5 anni nel minimo e a 10 nel massimo della pena). Determinanti innovazioni furono introdotte con i codici penale e di procedura penale del 1930 (entrati in vigore l'1.7.1931) e con la riforma dell'ordinamento giudiziario del 1931. La competenza dell'Assise veniva ora stabilita in base all'unico criterio della pena; era anche rivista la composizione del collegio giudicante, con un drastico ridimensionamento del ruolo dei giudici popolari; furono inoltre fissati numero e sedi delle Assise. La sentenza d'Assise restò invece inoppugnabile, con l'unico rimedio del ricorso per cassazione. Ancora, la Corte d'assise cessò di essere organo giurisdizionale formalmente distinto, per divenire ciò che è poi tuttora, vale a dire una sezione con funzioni specializzate della Corte d'appello del distretto di appartenenza. Dopo la caduta del regime fascista, una serie di tre decreti reintrodusse nel 1944 l'istituto della giuria popolare; furono inoltre create, nel 1945, le Corti d'assise straordinarie, con sede nei capoluoghi di provincia, competenti per i reati di collaborazionismo con i tedeschi ed in genere per i reati connessi con il fascismo e gli eventi bellici: la loro attività si protrasse per circa due anni. Con la L. 10 aprile 1951, n- 287 e l'istituzione in ogni distretto di Corte d'Appello di una o più Corti d'Assise, la Corte d'Assise - fino ad allora sezione specializzata della Corte d'Appello - divenne una magistratura di primo grado.