"La riabilitazione è il provvedimento con cui si estinguono le pene accessorie (ad esempio: interdizione dai pubblici uffici, interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ecc.) di una condanna. Requisito indispensabile per il conseguimento della riabilitazione è che la pena princip
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"La riabilitazione è il provvedimento con cui si estinguono le pene accessorie (ad esempio: interdizione dai pubblici uffici, interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ecc.) di una condanna. Requisito indispensabile per il conseguimento della riabilitazione è che la pena principale comminata con la sentenza di condanna sia stata espiata o che risulti estinta per altra causa (ad esempio, per amnistia). La procedura per la riabilitazione si attiva con la presentazione da parte dell'interessato di un'istanza, cui va allegata la documentazione comprovante la ammissibilità della richiesta. L'istanza deve essere diretta alla Corte d'appello nella cui giurisdizione ha sede il tribunale presso il quale risulta iscritta la condanna. La domanda viene esaminata dal procuratore generale, sulle cui conclusioni la Sezione d'accusa esprime il proprio motivato parere; sulla base di questo - se positivo - sarà poi emesso il decreto reale di riabilitazione" (dall'Inventario).