"La prima regolamentazione delle controversie in materia agraria era contenuta nel D.Lg.Lt. n. 311 del 19.10.1944, concernente la disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione. In particolare, gli articoli 4 e 5 istituivano le commissioni circondariali e regionali, per la risoluzione delle controversie nascenti dall'applicazione delle regole contenute in quello stesso decreto. Le commissioni circondariali, costituite presso i tribunali, giudicavano in primo grado; la commissione regionale, costituita presso la Corte d'appello del capoluogo di regione, giudicava in grado di appello sulle decisioni di quelle circondariali. Contro le decisioni della commissione regionale, infine, era ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione. Queste commissioni, che la legge definiva arbitrali, esercitavano in realtà una vera e propria giurisdizione ed il ricorso ad esse era obbligatorio ed esclusivo. Alle commissioni create nel 1944 vennero in seguito attribuite anche le controversie derivanti dall'applicazione di provvedimenti di legge emanati negli anni successivi, sulla proroga e sui canoni dei contratti agrari. Le commissioni circondariali e regionali cessarono di esistere con l'entrata in vigore delle leggi n. 1094 del 4.8.1948 e n. 1140 del 18.8.1948, che istituivano e regolavano le sezioni specializzate agrarie. Dopo un periodo di transizione queste norme furono integrate dalle disposizioni contenute nelle leggi n. 353 del 25.6.1949 e n. 392 del 3.6.1950. In particolare, l'art. 7 della legge n. 1094 del 1948, con la soppressione delle commissioni arbitrali, intendeva sottrarre la materia delle controversie agrarie ai giudici speciali, per restituirne la competenza al giudice ordinario, seppure in sede di sezioni specializzate. Queste furono dunque istituite, presso i tribunali in primo grado e presso la Corte d'appello in secondo grado, per le controversie relative alla proroga dei contratti verbali e scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori diretti, nonché per le controversie relative alla determinazione dell'equo canone: tutto ciò nella tradizione consolidata delle due grandi ripartizioni della materia agraria generale (appunto, proroghe e canoni). Contro le sentenze delle sezioni specializzate restava ammesso il ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Quanto alla procedura, essa era regolata dal D.Lg.Lt. n. 639 del 10.8.1945, in base al quale i procedimenti davanti alle commissioni arbitrali prima e alle sezioni specializzate poi non erano vincolati all'osservanza delle norme della procedura ordinaria, ma potevano seguire un rito informale. Nel 1962, su eccezione sollevata dal Tribunale di Chieti, la Corte costituzionale sentenziò la illegittimità delle norme istitutive delle sezioni specializzate per l'equo canone. Il conseguente vuoto legislativo fu colmato dalla legge n. 320 del 2.3.1963, che ricostituì nel rispetto del dettato costituzionale le sezioni specializzate, provvedendo anche ad eliminare le differenze in precedenza esistenti fra le sezioni specializzate in materia di proroga e quelle specializzate in materia di canoni" (dall'Inventario).