"Con il codice di procedura civile del 1865 e con le successive norme della seconda metà del XIX secolo si gettarono le basi per una disciplina organica della professione forense. In particolare, la legge n. 1938 dell'8.6.1874 (sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore) e il R.D
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"Con il codice di procedura civile del 1865 e con le successive norme della seconda metà del XIX secolo si gettarono le basi per una disciplina organica della professione forense. In particolare, la legge n. 1938 dell'8.6.1874 (sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore) e il R.D. n. 2012 del 26.7.1874 (regolamento per l'esecuzione della legge n. 1938) stabilivano presso ogni Corte d'appello e presso ogni Tribunale un collegio di avvocati ed un collegio di procuratori, ciascuno composto dagli iscritti all'albo del rispettivo collegio. Gli albi degli avvocati e dei procuratori, debitamente rinnovati all'inizio di ogni anno, dovevano essere trasmessi dai rispettivi collegi alla Corte d'appello e ai Tribunali. Diverse erano le incombenze spettanti in materia alla Corte d'appello, che, ad esempio, era competente a deliberare sui ricorsi contro le decisioni del collegio circa le iscrizioni all'albo degli aspiranti avvocati; similmente, dovevano essere presentati alla Corte d'appello i ricorsi contro le determinazioni del collegio in materia disciplinare" (dall'Inventario).