"Gli atti che comportavano una variazione nello stato patrimoniale dei benefici dovevano essere sottoposti all'autorizzazione della Procura generale presso la Corte d'appello o del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.
Nel caso di acquisti ed accettazioni di donazioni e legati, gli interessati
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"Gli atti che comportavano una variazione nello stato patrimoniale dei benefici dovevano essere sottoposti all'autorizzazione della Procura generale presso la Corte d'appello o del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.
Nel caso di acquisti ed accettazioni di donazioni e legati, gli interessati dovevano presentare la domanda di autorizzazione al Procuratore generale o al prefetto della provincia, che trasmettevano gli atti al Ministero e di qui al Consiglio di Stato per la risoluzione. Altrimenti era l'economo generale a ricevere la domanda ed a trasmetterla con suo parere al procuratore generale, che decideva, se l'atto non eccedeva certo valore, o la rimetteva al superiore ministero: ciò valeva per alienazioni, permute, enfiteusi, costituzione o rinunzia a servitù, taglio d'alberi ad alto fusto, costituzioni e cancellazioni di ipoteche, impiego di capitali e così via (d. 26 giugno 1864, n. 1817 e r.d. 19 ottobre 1893, n. 586).
I fascicoli sono intestati alla Procura generale e contengono le domande di autorizzazione e la documentazione relativa; non vi si trovano i decreti risolutivi, per i quali si rinvia alle serie precedentemente descritte dell'Economato e Subeconomato" (dall'Inventario).