"Con i termini di 'placet' e di 'exequatur' si designano i mezzi mediante i quali lo Stato, sottoponendo ad esame preventivo gli atti emanati dalle autorità ecclesiastiche, ne consentiva la pubblicazione e la esecuzione sul proprio territorio e ciò sul presupposto della regola generale di diritto
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"Con i termini di 'placet' e di 'exequatur' si designano i mezzi mediante i quali lo Stato, sottoponendo ad esame preventivo gli atti emanati dalle autorità ecclesiastiche, ne consentiva la pubblicazione e la esecuzione sul proprio territorio e ciò sul presupposto della regola generale di diritto pubblico secondo cui, entro i limiti territoriali di uno Stato, nessun provvedimento emanato da autorità extraterritoriali potesse avere pubblicità ed esecuzione, se privo di beneplacito sovrano. Il sistema del 'placet' e dell''exequatur' rispondeva quindi al principio generale per cui la potestà legislativa e deliberativa dei pontefici dovesse essere corroborata dalla volontà statuale, senza di che i provvedimenti canonici sarebbero rimasti inoperanti ed inefficaci, tanto agli effetti civili quanto agli effetti canonici, beninteso entro il territorio statale.
Per quanto concerne la 'mano regia', l'uso più generale di questa terminologia riguarda la collaborazione prestata dalla autorità statale all'esercizio concreto della giurisdizione ecclesiastica" (dall'Inventario).