"La Magistratura del lavoro funzionava come sezione specializzata della Corte d'appello, integrata da consiglieri non togati, esperti nei problemi della produzione e del lavoro. Essa fu istituita con la legge 3.4.1926 n. 563, che dettava la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e, n
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"La Magistratura del lavoro funzionava come sezione specializzata della Corte d'appello, integrata da consiglieri non togati, esperti nei problemi della produzione e del lavoro. Essa fu istituita con la legge 3.4.1926 n. 563, che dettava la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e, nel quadro di tale disciplina, alla Magistratura del lavoro fu attribuita una duplice competenza:
- una competenza esclusiva, in unico grado di merito, a decidere delle controversie collettive di lavoro;
- una competenza in sede di impugnazione a giudicare sugli appelli contro le decisioni di primo grado, adottate dagli organi di giurisdizione speciale allora esistenti per le controversie individuali di lavoro (cioè, fondamentalmente, contro le decisioni dei collegi dei probiviri e delle commissioni per l'impiego privato).
Successivamente, con il R.D. 26.2.1928 n. 471, fu attuata una revisione organica del processo del lavoro. La nuova normativa abolì infatti gli organi giurisdizionali cui fino ad allora erano state demandate in primo grado tutte le controversie individuali di lavoro, la cui competenza veniva trasferita alla magistratura civile ordinaria. Il decreto conteneva anche un nuovo regolamento processuale, che dava attuazione ad un rito del lavoro diverso da quello comune allora vigente (disciplinato dal codice di procedura civile del 1865 e dalle norme del 1901 sui procedimenti sommari). La specialità del processo del lavoro fu ulteriormente accentuata dal R.D. 21.5.1934 n. 1073, che, abrogando le norme del 1928, disponeva nuove regole per il giudizio delle controversie individuali di lavoro e inseriva alcune fattispecie non contemplate nella legislazione precedente. La competenza di primo grado veniva ora attribuita, secondo il valore della controversia, al pretore o al tribunale, con l'eventuale assistenza di due esperti, dotati di voto consultivo. La competenza per i giudizi di secondo grado restava propria, in via esclusiva (cioè anche per gli appelli contro le sentenze pretorili), della Magistratura del lavoro, costituita presso ogni Corte d'appello; contro le sentenze di quest'ultima, infine, era ammesso il ricorso per cassazione. In questo sistema si poteva dunque riconoscere la figura di un "giudice del lavoro", con una sfera di competenza sua propria e in tal senso distinto dal giudice civile: ai giudici del lavoro era infatti generalmente attribuita natura di organo specializzato della magistratura ordinaria. Le norme contenute nella legge del 1934 rimasero in vigore fino a quando, con le riforme del 1940, la disciplina del processo del lavoro fu anch'essa inserita nel nuovo codice di procedura civile (entrato in vigore il 21 aprile 1942). Rivisto pertanto il criterio della competenza specializzata per le controversie di lavoro, il codice di procedura civile del 1940 dispose per queste che si conservasse solo una specificità nel rito, ma che tale rito non si svolgesse più davanti ad una struttura specializzata: dal 1942 cessava infatti l'attività della Magistratura del lavoro" (dall'Inventario).