"L'art. 20 dell'ordinamento giudiziario del 1941 stabiliva che in ogni Comune avesse sede un ufficio di conciliazione, retto da un giudice conciliatore e a cui fosse addetto almeno un viceconciliatore. Il giudice conciliatore aveva una duplice funzione, contenziosa e conciliativa, in materia civile.
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"L'art. 20 dell'ordinamento giudiziario del 1941 stabiliva che in ogni Comune avesse sede un ufficio di conciliazione, retto da un giudice conciliatore e a cui fosse addetto almeno un viceconciliatore. Il giudice conciliatore aveva una duplice funzione, contenziosa e conciliativa, in materia civile. Nell'esercizio della funzione contenziosa era competente per le controversie di modico valore e su queste doveva decidere secondo il diritto e l'equità, a norma degli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile. A tale funzione il giudice conciliatore assommava quella di organo pubblico al quale, per antica tradizione, era affidato il compito di prestare la propria opera, su richiesta, per la bonaria e preventiva composizione delle controversie civili di ogni valore. I giudici conciliatori ed i viceconciliatori erano magistrati onorari ed il loro ufficio era gratuito. Essi venivano nominati con decreto del primo presidente della Corte d'appello, il quale agiva, in tal caso, in forza di apposita delegazione del Capo dello Stato. La scelta doveva cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario e a tale scopo i Comuni dovevano tenere costantemente aggiornata una lista di cittadini idonei. I conciliatori e i viceconciliatori duravano in carica tre anni e potevano essere riconfermati" (dall'Inventario).