"Il R.D. n. 2627 del 18.12.1865 istituì presso ogni tribunale e presso ogni Corte d'appello una Commissione per il gratuito patrocinio, cioè per la concessione della difesa gratuita (definita dall'art. 1 del decreto un "officio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procurator
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"Il R.D. n. 2627 del 18.12.1865 istituì presso ogni tribunale e presso ogni Corte d'appello una Commissione per il gratuito patrocinio, cioè per la concessione della difesa gratuita (definita dall'art. 1 del decreto un "officio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori"). L'ammissione al patrocinio gratuito si fondava sul concorso di due condizioni: lo stato di povertà e la probabilità dell'esito favorevole dell'affare. Il beneficio era previsto "nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali" (art. 3 del decreto citato). L'interessato doveva presentare domanda (ricorso), con acclusi documenti opportuni, alla Commissione, che valutava l'esistenza delle condizioni richieste e quindi deliberava con apposito decreto, nominando il patrocinatore. Alla Commissione costituita presso la Corte d'appello spettava di deliberare sui ricorsi relativi ad affari di competenza esclusiva della Corte stessa e, in sede di impugnazione, sugli appelli contro le decisioni assunte in primo grado dalle analoghe commissioni istituite presso i tribunali del distretto" (dall'Inventario).