"Funzione tipica della Corte d'appello, in materia civile, è quella relativa agli affari di giurisdizione contenziosa. In questo senso, essa è competente a giudicare, in secondo grado, le controversie decise in prima istanza dai tribunali del distretto. Contro la sentenza emessa in primo grado, infatti, l'interessato può proporre appello, determinando l'instaurarsi di una seconda fase del processo, presso la magistratura di secondo grado. Il processo d'appello si svolge quindi, con rito analogo a quello di primo grado, davanti ad una sezione civile della Corte d'appello; a conclusione di esso, la Corte pronuncia una sentenza, che può riformare o confermare quella di primo grado. Dal punto di vista archivistico, è opportuno precisare che, fino all'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura civile (21 aprile 1942), non esistevano i fascicoli delle cause civili, a differenza di quanto accadeva in materia penale. Il codice del 1865, in effetti, si limitava a prescrivere che le parti in causa depositassero presso la cancelleria gli atti e i documenti occorrenti per la trattazione della controversia, atti e documenti che, conclusa la procedura, venivano restituiti alle parti stesse. La cancelleria, peraltro, provvedeva a raccogliere separatamente, anno per anno, alcune serie tipologiche di atti processuali: verbali di atti relativi all'istruzione delle cause; verbali degli esami dei testimoni; verbali e relazioni dei periti; conclusioni del pubblico ministero; provvedimenti diversi, come le ordinanze e i decreti di speciale competenza del presidente della Corte; sentenze; ecc. Dal 1942, invece, il nuovo codice di procedura civile istituì l'obbligo della formazione del fascicolo processuale civile, per tutti i gradi di giurisdizione. In particolare, la cancelleria della Corte d'appello deve, all'atto della presentazione dell'appello, iscrivere la causa nel registro generale e aprire il fascicolo d'ufficio. In questo andranno via via inseriti: la nota di iscrizione a ruolo della causa, la copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie, gli atti di istruzione, i verbali di udienza, i provvedimenti del giudice ed infine copia del dispositivo della sentenza (gli originali delle sentenze vengono invece ancora raccolti in volumi, costituenti una serie a sè). E' prevista la formazione del cosiddetto fascicolo di parte, che conterrà gli atti e i documenti esibiti appunto dalle parti, al momento della loro costituzione in giudizio e che, conservato all'interno del fascicolo d'ufficio fino alla definizione della causa, sarà poi, su richiesta, restituito alla parte interessata. Pertanto, fra la documentazione della Corte d'appello in materia di contenzioso civile, fino al 1942, non si troveranno i fascicoli delle cause, ma gli atti processuali distinti per tipi, in serie cronologiche omogenee" (dall'Inventario).