"Nel 1653 il Cardinale Giovanni Gerolamo Lomellini, legato di Bologna,emanò la Costituzione 'De Reordinando Archivio Bononiensi'. Fin dal 1452 presso l'Archivio Pubblico bolognese era stato istituito l'Ufficio del Registro, al quale i notai avevano l'obbligo di consegnare le copie dei rogiti stipulati in città e nel contado. L'Ufficio del Registro prendeva nota della consegna e passava le copie all'Archivio che provvedeva a rilegarle in appositi volumi. La Costituzione Lomellina, mirante soprattutto al controllo dell'attività dei notai, estese l'obbligo della registrazione e della presentazione all'Archivio Pubblico a scritture che fino a quell'anno ne erano rimaste esenti, in quanto non 'pubbliche', cioè non rogate da notai. La Costituzione fa riferimento a 'apocae cum hyppotheca, scripta cameralia et literae cambii'. Tali termini, che saranno ripresi anche dalle Costituzioni successive, indicano tutta una serie di atti stipulati fra privati (crediti, debiti, doti, compravendite, locazioni, concessioni, colonia, società, obbligazioni, socida, gioatica, ecc.) in cui lo scopo della quietanza (apoca) è quello di precostituire la prova del pagamento a favore del debitore. L'obbligo della registrazione e della presentazione all'Archivio Pubblico, secondo le norme dettate dalla Costituzione Lomellina, comprendeva anche le scritture precedenti al 1653 e che non avevano ancora avuto completa esecuzione (a testimonianza di ciò ci sono giunti alcuni registri la cui data iniziale è quasi contemporanea e che riportano atti precedenti al 1653). Dunque in base a questa Costituzione gli atti non 'pubblici' cominciarono ad essere registrati, in compendio, in appositi registri (serie 'Iscrizioni di ipoteche' 1653-1706). Nel 1688, in seguito alla Costituzione del Cardinale Francesco Negroni, legato di Bologna, emanata nel tentativo di controllare l'attività dei notai e di disciplinare maggiormente la presentazione degli atti, notarili e non, all'Archivio Pubblico, fu riconfermata la prassi della registrazione ma fu aggiunta la norma che gli atti non registrati 'nullam habeant vim, aut fidem'. All'interno della serie precedentemente formata questa nuova Costituzione non apportò altre modifiche che il cambiamento dell'intitolazione dei registri. Nel 1706 la serie 'Iscrizioni di ipoteche' si interruppe e in seguito alla Costituzione del Cardinale D'Adda ne iniziò un'altra, 'Scritture private' (1706-1787). In realtà la novità della Costituzione Abduana non era tanto un nuovo criterio di registrazione, bensì il fatto che per la prima volta, nell'ambito di queste Costituzioni, oltre ad 'apocae' e 'scripta cameralia', compare il termine 'privatae scripturae'. Anche all'interno di questa seconda serie, come già riscontrato nella precedente, si ha una lieve modifica per quanto riguarda l'intitolazione dei registri che inizialmente fa riferimento alla Costituzione Abduana, successivamente al Breve di Benedetto XIII che nel 1729 riconfermò ancora una volta la prassi della registrazione degli atti privati" (dall'Introduzione all'Inventario).