La competenza concerne tutti i reati commessi dai minori la cui età era compresa, prima delle riforme del 1975, tra i 14 e i 21 anni (ora tra i 14 e i 18 anni). Per i reati commessi da minori di 14 anni invece si applicavano (e continuano ad applicarsi) misure preventive nell'ambito della competen
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La competenza concerne tutti i reati commessi dai minori la cui età era compresa, prima delle riforme del 1975, tra i 14 e i 21 anni (ora tra i 14 e i 18 anni). Per i reati commessi da minori di 14 anni invece si applicavano (e continuano ad applicarsi) misure preventive nell'ambito della competenza amministrativa del Tribunale per i minorenni (vedi sezione amministrativa).
Dal punto di vista procedurale, prima della riforma del codice di procedura penale del 1989, l'istruzione, sempre sommaria nel caso di imputati minorenni, culminava nei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni in camera di consiglio su richiesta del pubblico ministero (sentenza di non luogo a procedere, decreto di rinvio a giudizio). In caso di rinvio a giudizio aveva luogo la fase dibattimentale dinanzi al Tribunale per i minorenni.
Per completezza si aggiunge che, dopo la riforma del 1989, la fase istruttoria è sostituita dalla fase delle indagini preliminari, che fanno ancora capo al pubblico ministero. Momento conclusivo di questa fase è la richiesta di rinvio a giudizio oppure di archiviazione sulla quale provvede il giudice per le indagini preliminari (G.I.P.). In caso di richiesta di rinvio a giudizio è fissata l'udienza preliminare, in cui il giudice (G.U.P.) o definisce il procedimento con sentenza di non luogo a procedere o emana un decreto di rinvio a giudizio.
In base all'ordinamento precedente le udienze dibattimentali di questo tribunale si svolgevano sempre a porte chiuse. Ora eccezionalmente, se l'imputato maggiore di 16 anni lo chiede e il tribunale lo consente, l'udienza può essere pubblica.
Le sentenze del Tribunale per i minorenni erano, e sono tuttora impugnabili davanti alla sezione minorile della Corte d'appello.
La documentazione della sezione penale è costituita dalle serie:
Sentenze dibattimentali,
Dibattimento,
Camera di consiglio.