Con la legge istitutiva del 1934 era attribuita una competenza, cosiddetta amministrativa, in materia di rieducazione dei minori "che diano manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere" (art. 25 r.d.l. 20 lug. 1934 n. 1404, modificato dalla l. 27 dic. 1956 n. 1441).
L'interven
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Con la legge istitutiva del 1934 era attribuita una competenza, cosiddetta amministrativa, in materia di rieducazione dei minori "che diano manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere" (art. 25 r.d.l. 20 lug. 1934 n. 1404, modificato dalla l. 27 dic. 1956 n. 1441).
L'intervento del tribunale si esplicava sia nell'attività conoscitiva delle condizioni di crescita dei minori aventi comportamenti irregolari, sia nell'adozione delle misure rieducative (affidamento del minore al servizio sociale oppure collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico psicopedagogico).
Per completezza si aggiunge che attualmente l'applicazione delle misure rieducative è mutata in seguito al trasferimento agli enti locali (servizi sociali, U.S.L.) della competenza sui minori "a rischio" (art. 23 d.p.r. 24 lug. 1977 n. 616 e leggi regionali 29 ago. 1979 n. 28, 7 gen. 1980 n. 1, 11 apr. 1980 n. 25).
Le serie sono:
Casa di rieducazione,
Alienati,
Discoli,
Orfani di guerra.