"Le prime redazioni statutarie bolognesi, comprese fra il 1250 e il 1267, attribuivano al podestà, al suo
vicario ed ai giudici che lo affiancavano il potere di conferire le tutele e di salvaguardare i diritti dei minori. Gli
statuti successivi, del 1288, non trattavano in maniera specifica
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"Le prime redazioni statutarie bolognesi, comprese fra il 1250 e il 1267, attribuivano al podestà, al suo
vicario ed ai giudici che lo affiancavano il potere di conferire le tutele e di salvaguardare i diritti dei minori. Gli
statuti successivi, del 1288, non trattavano in maniera specifica la normativa tutelare; diversamente gli
statuti del 1389 che nella rubrica 'De tutelis' si occupavano ampiamente non solo delle norme che
regolavano il conferimento delle tutele, ma anche di quelle che regolavano l'amministrazione dei beni dei
minori affidata, appunto, ai tutori. In particolare gli statuti del 1389 stabilivano che il tutore, ogni anno, per
tutta la durata dell'incarico affidatogli, avesse l'obbligo di presentare la 'ratio' ovvero il rendiconto
dell'amministrazione dei beni del minore a due parenti dello stesso o, in mancanza di questi, a due vicini
nominati dal podestà o dal suo vicario. I rendiconti, una volta approvati dai parenti o dai vicini, dovevano
essere presentati alla Camera degli Atti, dove uno dei notai ad essa addetti li trascriveva in un apposito
registro. Tali norme venivano riconfermate negli statuti del 1454 con la variante che le 'ratio' dovevano
essere scritte da uno dei notai del Disco del Leone o dell'Aquila, uffici competenti in materia civile, e poi
passate alla Camera degli Atti dove dovevano venire rilegate in uno 'speciali libro'. La normativa descritta
restò in vigore, pressoché invariata, anche quando ai dischi civili della curia podestariale subentrò il
Tribunale di Rota; l'unica modifica, desunta dalla documentazione esaminata, fu che le 'ratio', ossia i
rendiconti, venivano sottoscritte da un notaio attuario del Tribunale di Rota che poi provvedeva a consegnarli
all'Archivio Pubblico, successore della Camera degli Atti. Nel periodo 1706-1716 i rendiconti recavano la
sottoscrizione del notaio addetto all'Archivio Pubblico che li aveva ricevuti 'ad formam Costitutionis Abduane'.
Probabilmente infatti le 'ratio' rientravano in quella serie di atti che la Costituzione del Cardinale d'Adda del
1706 obbligava alla presentazione in Archivio" (dall'Introduzione all'Inventario).