Secondo l'art. 125 della Costituzione, "nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica".
La L. 6 dicembre 1971, n. 1034 Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, fissa le sedi e dettaglia le compet
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Secondo l'art. 125 della Costituzione, "nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica".
La L. 6 dicembre 1971, n. 1034 Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, fissa le sedi e dettaglia le competenze di questi Uffici.
Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle single regioni; hanno sede nei capoluoghi di regione. Il Tribunale amministrativo regionale decide sui ricorsi già attribuiti alla giunta provinciale amministrativa dal R.D. 26 giugno 1924, n. 1058; sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale ed emessi dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella sua circoscrizione; dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione; dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale.
Il Presidente è scelto tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali. Con lo stesso decreto sono nominati non meno di cinque magistrati amministrativi regionali.
Il Tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.
Presso il Tribunale è inoltre costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione del Presidente del Consiglio di Stato.